Camera: vitalizi, conflitto di attribuzione sulla "pignorabilità"

Camera: vitalizi, conflitto di attribuzione sulla "pignorabilità"

Camera: vitalizi, conflitto di attribuzione sulla “pignorabilità”

E' passato quasi inosservato, nonostante sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre scorso: ci riferiamo a un Conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei Deputati presso la Corte Costituzionale (foto) che ha ad oggetto la pignorabilità del vitalizio, o quanto meno la misura di tale pignorabilità. Come si vede dal testo del Ricorso, che qui di seguito pubblichiamo, la Camera dei Deputati si è opposta a Ordinanze del Tribunale di Lecce che esigevano, a vantaggio di creditori, la riscossione dell'intero vitalizio spettante a un ex deputato, in contrasto, secondo la Camera, con le norme del proprio Regolamento e con l'art. 545 del codice di procedura civile, che pongono limiti precisi alla pignorabilità, tra l'altro, di pensioni e stipendi. Ecco il testo del ricorso e, sotto, un estratto dei punti salienti:

x- Vitalizio pignoramento - Conflitto di attribuzione 

Estratto:

"(...)  12. Nell’atto di intervento veniva evidenziato come — a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di merito
dell’opponente — l’assegnazione dell’intero vitalizio in pagamento ai creditori procedenti fosse a ogni modo un atto lesivo delle prerogative parlamentari in quanto non rispettoso del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati.
13. Con l’ordinanza del 15 dicembre 2021(che qui si impugna: all. 6), il Giudice dell’esecuzione del Tribunale
di Lecce, pur dando sommariamente atto nel preambolo dell’intervento nel giudizio della Camera dei deputati, non motivava in alcun modo in ordine ai relativi contenuti.
14. Egli procedeva a un sintetico esame delle ragioni dell’opponente pervenendo al rigetto della sua istanza.
15. In relazione a quanto precede, la Camera dei deputati ricorre a codesta Ecc.ma Corte costituzionale affinché
questa dichiari che non spettava al Tribunale di Lecce emanare le ordinanze citate in epigrafe con il contenuto descritto e per l’effetto le annulli (per la parte in cui assegnano ai creditori procedenti una somma eccedente quella indicata nell’art. 15 del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati e nell’art. 545 del codice di procedura civile) unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenziali (...)"

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