Da Parlamentare socialista ripresi la proposta legislativa che fin dalla IX legislatura fu presentata su iniziativa dell’onorevole Loris Fortuna.
Il pensiero della morte come fatto biologico disinnesca nell’uomo uno strano meccanismo di rimozione che è stato ben descritto da Lev Tolstoj nel racconto La Morte di Ivan Il’ic laddove il protagonista, nel riconoscere come giusta e valida l’idea generica della morte quale decesso, vi si ribella quando la morte finisce con il riguardarlo personalmente.
Il rapporto dell’essere umano con l’idea della propria estinzione fisica riguarda la sfera individuale, come tale inaccessibile a qualsiasi ordinamento giuridico, pur dovendosi dare atto che psicanalisi (Freud: « si vis vitam para mortem ») e cattolicesimo (« Estote parati ») quantunque da versanti opposti, pervengono alla concorde conclusione secondo la quale l’accettazione dell’idea della propria morte determina un più sereno rapporto con la vita. Ma, al di là del rapporto esistenziale con l’idea del morire, l’ordinamento giuridico non è indifferente (o quanto meno non può esserlo) al concetto di morte come fatto liberatorio da una esistenza che si ritenga troppo dolorosa per poterla naturalmente concludere o far concludere o per doverla artificialmente prolungare. Tale è il caso dell’eutanasia, secondo il concetto base della Commissione per le questioni sociali e per la sanità presso il Consiglio d’Europa fin dal suo rapporto del 1976 (pagina 17) dove si dà per acquisito che, mentre l’eutanasia attiva implica un atto che ha l’effetto di abbreviare la vita o di mettervi fine, l’eutanasia passiva consiste nell’astenersi da ogni azione che potrebbe inutilmente prolungare il momento terminale ed irreversibile della vita. Numerose personalità del mondo della scienza e della cultura si sono pronunziate in favore dell’eutanasia attiva. Già nel 1975 tre premi Nobel (J. Monod, L. Pauling e G. Thompson) sottoscrissero, insieme a 37 personalità, il Manifesto sull’eutanasia. Il Manifesto era così letteralmente formulato: « Noi sottoscritti ci dichiariamo per ragioni di carattere etico in favore della eutanasia. Noi crediamo che la coscienza morale riflessa sia abbastanza sviluppata nelle nostre società per permettere di elaborare una regola di condotta umanitaria per quanto riguarda la morte ed i morenti. Deploriamo la morale insensibile e le restrizioni legali che ostacolano l’esame di quel caso morale che è l’eutanasia. Facciamo appello all’opinione pubblica illuminata perché superi i tabù tradizionali e si evolva verso un atteggiamento di pietà nei confronti delle sofferenze inutili al momento della morte. E` crudele e barbaro esigere che una persona sia mantenuta in vita contro la sua volontà rifiutandole la liberazione che esso desidera “dolcemente, facilmente” quando la sua vita ha perduto ogni dignità, bellezza, significato, prospettive di avvenire. La sofferenza inutile è un male che dovrebbe essere evitato nelle società civili. Poiché ogni individuo ha il diritto di vivere con dignità – benché tale diritto sia spesso negato nei fatti – ha anche il diritto di morire con dignità».
Ritengo utile per una riflessione collettiva riportare il testo della mia Proposta di legge presentata il 28 Settembre 2006
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PROPOSTA DI LEGGE: “Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia passiva ”
ART. 1. (Dispensa dall’obbligo di sottoporre a terapie di sostenimento vitale chi versa in condizioni terminali). 1. I medici sono dispensati dal sottoporre a terapie di sostenimento vitale qualsiasi persona che versa in condizioni terminali, salvo che la stessa vi abbia comunque personalmente e consapevolmente consentito.
ART. 2. (Nozione di terapia di sostenimento vitale). 1. Ai fini della presente legge, per terapia di sostenimento vitale si intende principalmente ogni mezzo o intervento medico che utilizza tecniche meramente rianimative non che´ apparecchiature meccaniche o artificiali per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.
ART. 3. (Accertamento delle condizioni terminali). 1. L’accertamento delle condizioni terminali è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione designato dall’azienda sanitaria locale del luogo di degenza dell’infermo, su concorde parere del primario anestesiologo della stessa azienda, direttamente o su richiesta di altro medico, ove questi abbia in cura l’infermo. 2. L’accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che l’ha in cura dal dovere di assistere l’infermo.
ART. 4. (Interruzione della terapia). 1. Il medico che ha effettuato l’accertamento delle condizioni terminali ne comunica, anche verbalmente, i risultati alle persone indicate dall’articolo 5, comma 1, che siano agevolmente reperibili e, se non gli consta alcuna opposizione, dispone per iscritto l’interruzione della terapia. 2. L’interruzione della terapia non dispensa dall’apprestare quelle cure che, senza incidere direttamente sull’esito naturale dell’infermità, sono intese ad alleviarne le sofferenze. 3. Per interruzione della terapia deve intendersi anche il mancato inizio della terapia stessa.
ART. 5. (Soggetti legittimati a proporre opposizione). 1. Sono legittimati a proporre opposizione contro l’interruzione della terapia i conviventi dell’infermo di età non inferiore a sedici anni, ovvero, in mancanza di essi, un ministro del culto cui appartiene, anche presumibilmente, l’infermo stesso. 2. Sono altresì legittimati a proporre opposizione contro l’interruzione della terapia gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e i parenti collaterali, entro il secondo grado, dell’infermo, di età non inferiore a sedici anni.
ART. 6. (Procedimento di opposizione). 1. L’opposizione da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 5, comunicata anche verbalmente al medico dell’azienda sanitaria locale di cui all’articolo 3, comma 1, deve essere proposta, senza formalità, e comunque non oltre dodici ore dalla comunicazione, al presidente del tribunale della circoscrizione del luogo di degenza dell’infermo. Se più sono le comunicazioni, il termine decorre dalla prima comunicazione. 2. Il presidente del tribunale, sentiti l’opponente e un collegio medico composto dalle persone indicate dall’articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, convalida, se del caso, l’accertamento e autorizza chi lo ha effettuato a disporre l’interruzione della terapia. 3. Il medico dell’azienda sanitaria locale, decorse dodici ore dalla comunicazione di cui al comma 1, accerta se l’opposizione è stata proposta. Ove ciò non risulti, dispone l’interruzione della terapia.
ART. 7. (Direttore sanitario. Vigilanza). 1. Il direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale vigila sull’applicazione della presente legge e ne segnala le eventuali infrazioni agli organi competenti.
