Vitalizi, il Trentino e la Consulta. Caso non comparabile con quello nazionale - Un commento di Antonello Falomi

Vitalizi, il Trentino e la Consulta. Caso non comparabile con quello nazionale - Un commento di Antonello Falomi

Vitalizi, il Trentino e la Consulta. Caso non comparabile con quello nazionale – Un commento di Antonello Falomi

L'ordinanza e la sentenza della Corte Costituzionale su due leggi regionali del Trentino Alto Adige in materia di vitalizi che dichiarano inammissibili le eccezioni di costituzionalità sollevate dal giudice di Trento non dissipano affatto i dubbi sulla costituzionalità della delibera Fico-Boeri che ha imposto il ricaclcolo retroattivo dei vitalizi degli ex parlamentari di Camera e Senato.
Sull'argomento pubblichiamo un commento di Antonello Falomi, presidente dell'Associazione degli ex-parlamentari:

TRENTINO, VITALIZI. LA CONSULTA RESPINGE I RICORSI, MA IL CASO E’ DEL TUTTO DIVERSO DA QUELLO DEL RICALCOLO DEI VITALIZI DI CAMERA E SENATO
di Antonello Falomi

L’8 maggio scorso, la Corte Costituzionale si é pronunciata con una ordinanza e una sentenza sulla costituzionalità di due Leggi regionali in materia di vitalizi.

l’ordinanza 111/2019 della Corte Costituzionale, fa riferimento alle questioni di costituzionalità, sollevate dal giudice di Trento, riguardanti una legge del Trentino Alto Adige che ha ridotto del 20% i vitalizi degli ex-consiglieri regionali e ha stabilito un tetto massimo (9.000 euro lordi mensili) per il cumulo tra vitalizi regionali e altri vitalizi.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità proposte, perché il giudice Trentino non ha chiarito in modo e con quale ordine operano le due misure di riduzione previste dalla legge trentina.

In sostanza, a Corte non si é pronunciata sul merito del taglio del 20% e sulla questione del cumulo.

La Sentenza n.108/2019, riguarda, invece, un’altra legge della Regione Trentino Alto Adige che ha ridotto retroattivamente, ai titolari di vitalizio regionale, una somma, erogata in base a una precedente legge, che consentiva la restituzione, al “valore attuale”, delle quote di vitalizio eccedenti il 30,40% dell’indennità parlamentare lorda.

La riduzione retroattiva di somme già percepite e la conseguente restituzione, erano dovute a una diversa e più sfavorevole definizione del “valore attuale”.

La Corte ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità per diverse ragioni.

Sotto il profilo della ragionevolezza la Corte ha ritenuto ragionevole l’intervento legislativo perché incide su norme molto particolari, poco diffuse e particolarmente favorevoli.

Anche sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, la Corte ha ritenuto infondate, le censure di costituzionalità prospettate dal Giudice di Trento.

La Corte ha chiarito, innanzitutto, che il legittimo affidamento dei cittadini non può essere tradito - in particolare di fronte a diritti consolidati nel tempo - da interventi retroattivi motivati dalla “necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte a esigenze eccezionali”.

La Corte ha ritenuto legittimo il taglio retroattivo perché il diritto a quelle somme non si era sufficientemente consolidato nel tempo. Infatti tra il percepimento delle somme e la richiesta di restituzione era trascorso meno di un anno.

Riferendosi, poi, al criterio della prevedibilità dell’intervento, utilizzato per valutare la lesione del legittimo affidamento, la Corte ha sottolineato la decisione di alcuni percettori delle citate somme di restituirle spontaneamente e anticipatamente.

La Corte ha ritenuto, infine, l’intervento retroattivo non lesivo del principio della proporzionalità, in quanto le disposizioni della legge, prevedevano forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso.

In sintesi, per quello che riguarda la rideterminazione dei vitalizi degli ex-parlamentari possiamo dire che:

• Per la stragrandissima maggioranza si tratta di vitalizi erogati da molti anni e, perciò, di un diritto fortemente consolidato nel tempo.
• Per questa ragione si tratta di un intervento retroattivo certamente non prevedibile.
• Nelle decisioni adottate dagli Uffici di Presidenza non c’è traccia di alcuna proporzionalità, considerato che non ci sono misure di graduazione nel tempo dei tagli e che vengono particolarmente penalizzati gli ex- parlamentari più anziani che hanno svolto il loro mandato in anni lontani nel tempo per quali sono stati operati tagli che superano il 50% e arrivano all’85%.
• Nel caso dei vitalizi dei parlamentari si é violato ogni principio di ragionevolezza tenuto conto, tra l’altro, che il vitalizio medio annuo lordo di 72.000 euro, é molto al di sotto della soglia di 100.000 euro, oltre la quale, per tutti i cittadini in pensione la Legge di bilancio per il 2019, ha previsto un contributo di solidarietà temporaneo che per le pensioni superiori a 300.000 euro lordi, propone un taglio che non va oltre il 30% della parte eccedente.

10 maggio 2019

print

Related Articles

Close